CAPO VIII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 59

Deliberazione dello Statuto

  1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
  2. Qualora tale maggioranza non fosse raggiunta, la votazione è  ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 60

Modifiche  dello  Statuto

  1. Le disposizioni di cui al precedente articolo  si applicano anche alle modifiche statutarie.
  2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da un quinto dei consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l’ invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art. 61

Entrata in vigore

Lo Statuto, dopo l’ espletamento del controllo da parte del competente organo regionale,  entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’Albo pretorio.