CAPO V – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 39

Organizzazione degli uffici e dei servizi

  1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 267/2000, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonchè alla organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.
  2. L’ organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, l’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita ai Dirigenti.
  3. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito Regolamento, l’ ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
  4. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l’ adozione di atti e provvedimenti amministrativi che la legge  e lo Statuto non riservino tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ Ente e non rientranti fra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale. Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’ organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell’ Ente :
    • la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
    • la responsabilità delle procedure d’ appalto e di concorso;
    • la stipulazione dei contratti;
    • gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’ assunzione di impegni di spesa;
    • gli atti di amministrazione e gestione del personale;
    • i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
    • tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione, ripristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’ abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
    • le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autentificazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
    • gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
  5. Le funzioni di cui al precedente comma 4, con esclusione di quelle di cui alle lettere f) e g) possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario comunale ai sensi del comma 4,dell’ art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto delle norme del presente Statuto. Possono altresì essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, in mancanza di Dirigenti  e nel caso di non applicazione del precedente comma, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
  6. Il Dirigente, il Responsabile degli uffici e dei servizi e il Segretario comunale, nel caso di cui al comma 5 del presente articolo, sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.
  7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all’art. 2229 del Codice Civile oppure di alto valore in base all’art. 2222 dello stesso Codice.
  8. La copertura dei posti dei Dirigenti, dei Responsabili dei servizi e degli uffici, o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
  9. Il Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica solo in assenza di professionalità analoghe all’ interno dell’ Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’ area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ Ente.
  10. Il Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la durata massima dell’ incarico, il trattamento economico, il riconoscimento dell’ indennità “ad personam” all’ incaricato commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
  11. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati  dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.
  12. Il Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina altresì la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi 1 e 2 dell’ art. 36 del DLgs n. 29/93.
  13. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.
  14. Con apposito regolamento, in conformità delle disposizioni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, si norma la materia della disciplina del personale dipendente.

Art. 40

Direttore generale

  1. Previa stipula della convenzione prevista dall’art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco può procedere, ai sensi del precedente art. ___ comma __ , alla nomina del Direttore generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.
  2. In assenza della convenzione di cui al precedente comma il Sindaco può conferire al Segretario comunale, ai sensi del precedente art. ___ comma __, le funzioni di Direttore generale.
  3. Al Direttore generale compete:
    1. attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco;
    2. la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2, art. 197 del DLgs n. 267/2000;
  4. A tali fini al Direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli uffici e dei servizi dell’Ente ad eccezione del Segretario comunale.
  5. Previa deliberazione della Giunta comunale il Direttore generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell’incarico che comunque non può eccedere  la durata del mandato del Sindaco.

Art. 41

Il Segretario comunale

  1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico che dipende dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’Albo di cui all’art.98  del D.Lgs  n. 267/2000.
  2. La legge e il Regolamento di cui al D.Lgs n. 267/2000 disciplinano l’intera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del DLgs n. 29/93 e successive modificazioni.
  3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella legge e nel Regolamento previsto dal D.Lgs. n. 267/2000. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.
  4. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al precedente comma 3, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d’ufficio.
  5. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell’attività degli uffici o dei Responsabili, curando l’attuazione dei provvedimenti.
  6. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. n. 147 del D.Lgs. n. 267/2000. Qualora il Sindaco lo richieda , per particolari atti o provvedimenti, il Segretario comunale svolgerà i compiti surrichiamati anche a mezzo di relazioni e contributi scritti.
  7. Il Segretario comunale:
    • partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
    • può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.
    • esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
  8. Il Segretario comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale ha la responsabilità gestionale per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell’ Ente.
  9. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dall’art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale disciplina secondo l’ordinamento dell’Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale.
  10. Il Segretario comunale, ove non sia stato nominato un Direttore generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa.
  11. E’ data facoltà al Segretario comunale, nell’ambito delle proprie funzioni, di conferire la competenza per particolari determinazioni o atti, ai dipendenti apicali che ricoprano posti in dotazione organica per il cui accesso dall’esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.
  12. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere l’individuazione di un vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art.  42

I pareri

  1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, quando comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
  2. In caso di assenza dei Responsabili dei servizi i pareri sono espressi dal Segretario comunale per quanto di competenza.

Art.  43

I servizi pubblici locali

  1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto l’attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
  2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
  3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:
    1. convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
    2. consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
    3. istituzioni per la gestione di servizi sociali;
    4. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate, anche senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, dall’ente titolare di pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio con la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
  4. Le tariffe dei servizi pubblici locali sono determinate dalla Giunta in misura tale da assicurare l’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della annessa gestione ai sensi dell’art.117 del D.Lgs n. 267/2000.
  5. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio comunale.
  6. Ai servizi pubblici locali si applica quanto previsto dal D.Lgs. n.286/1999 relativamente alla loro qualità ed alla carta dei servizi.

Art. 44

Le convenzioni

  1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia, apposita convenzione.
  2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
  3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’ opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.
  4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti stessi, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 45

I consorzi

  1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi anche sociali e l’esercizio associato di funzioni, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici,  quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
  2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.267/2000, unitamente allo Statuto del Consorzio.
  3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni ed Enti aderenti al Consorzio.
  4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell’art.50 e dalla lettera m) del comma 2 dell’art.42 del D.Lgs. n. 267/2000 e deve  prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio; lo Statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
  5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei  rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da  Comuni e Province, l’assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
  6. L’assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
  7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.
  8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi, la stessa legge ne demanda l’attuazione alle leggi regionali.
  9. Nel caso di costituzione di consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano le norme previste per le Aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.
  10. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano tutte le disposizioni previste dall’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e delle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le Aziende speciali degli enti locali.

Art. 46

Istituzioni

  1. L’Istituzione è organismo strumentale del Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
  2. Organi dell’Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
  3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono nominati ed eventualmente revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
  4. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonchè gli atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell’Istituzione stessa.
  5. L’Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, ed economicità e ha l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all’Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

Art. 47

Aziende speciali

  1. l’Azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.
  2. Organi dell’Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
  3. La nomina e l’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso le Aziende speciali spettano al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
  4. L’Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
  5. Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai Regolamenti.
  6. L’Ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali di cui al comma 8, art. 114, del D.Lgs. n. 267/2000, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
  7. Lo Statuto dell’Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonchè forme autonome di verifica della gestione.

Art. 48

Società per azioni e a responsabilità limitata

FACOLTATIVO

  1. La Società per azioni e la Società a responsabilità limitata sono costituite qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
  2. La disciplina della società per azioni è stabilita dall’art. 2325 e seguenti del Codice civile.
  3. La disciplina della Società a responsabilità limitata è stabilita dall’art. 2472 e seguenti del Codice civile.
  4. Il Comune ha diritto di nominare uno o più amministratori, dirigenti o sindaci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione maggioritaria al capitale sociale. Il numero degli amministratori, dirigenti o sindaci ed i relativi incarichi sono, per ciascuna società, stabiliti nell’atto costitutivo. Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all’art. 2458 del Codice Civile e la deroga stabilita dall’art. 67 del D. Lgs n. 267/2000.
  5. Il Comune è tenuto a nominare uno o più amministratori o sindaci negli organi d’amministrazione e di controllo delle società per azioni od a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria al capitale del Comune stesso, secondo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’atto costitutivo della società. Il Comune è tenuto a nominare almeno un componente del Consiglio d’amministrazione, dell’eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori nelle società miste di cui al DPR n. 533/1996  e, nel caso di altri enti pubblici promotori, ripartendo i rappresentanti da nominare in conformità alle previsioni dell’atto costitutivo della società. Per le nomine suddette vige la deroga stabilita dall’art. 67 del D. Lgs n. 267/2000.

Art. 49

Accordi di programma

  1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
  2. L’iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l’interesse primario o prevalente sull’opera o sull’intervento.
  3. L’accordo può prevedere altresi procedimenti di arbitrato, nonchè interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
  4. Per verificare la possibilità di definire l’accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
  5. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all’art.81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del Comune interessato.
  6. Ove l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici o al bilancio, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
  7. Per l’approvazione dei progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi . L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
  8. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonchè dal Commissario di Governo della  Regione o dal Prefetto della Provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.
  9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Provincie o dei Comuni .
  10. Gli accordi di programma, ad eccezione di quelli che comportano variazioni degli strumenti urbanistici o al bilancio, sono conclusi dal Sindaco.

Art. 50

Unione di Comuni

  1. Il Comune al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di propria competenza può promuovere, con altri Comuni di norma contermini, una Unione di Comuni o aderirvi.
  2. L’atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell’Unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresi le funzioni svolte dall’Unione e le corrispondenti risorse.
  3. Lo Statuto deve comunque prevedere che il Presidente dell’Unione venga scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli comunali associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
  4. L’Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni associati.
  5. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.