Articolo 27 – Compartecipazione dei Comuni.

I Comuni sono tenuti a garantire all’Unione le risorse necessarie per la gestione corrente e per gli investimenti, versando all’Unione medesima una quota il cui ammontare è proporzionale al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.

Dalla quota prevista nel comma precedente, i Comuni potranno detrarre le spese per le funzioni ed i servizi affidati all’Unione che hanno sostenuto autonomamente.

Per il servizio di assistenza  domiciliare il criterio di compartecipazione dei Comuni per la gestione corrente, in deroga al c.1, è stabilito in una quota proporzionale al numero degli assistiti al 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.

Sono esclusivamente a carico delle risorse proprie dell’Unione gli investimenti iniziali volti a uniformare i sistemi informativi dei Comuni aderenti.