Articolo 24 – Segretario

Il Segretario dell’Unione è nominato dal Presidente fra i Segretari comunali dei Comuni aderenti all’Unione;  in caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono temporaneamente assunte da altro Segretario su nomina del Presidente.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’Unione in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi coordinandone l’attività.

Il Segretario inoltre:

–       partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell’Assemblea e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

–       può rogare tutti i contratti nei quali l’Unione è parte ed autenticare scritture private ed atti bilaterali nell’interesse dell’Unione;

–       esprime il parere di cui all’art. 49 D.Lgs 267/2000 in relazione alle sue competenze nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi;

–       esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento e conferitagli dal Presidente dell’Unione.