Articolo 23 – Direzione generale

La direzione dell’organizzazione dell’Unione può essere attuata dal Segretario dell’Unione stessa.

Il Segretario provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall’organo di governo dell’Unione secondo le direttive impartite dal Presidente, e sovrintendere alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Il Segretario opera secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all’organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all’articolo precedente e risponde direttamente dei risultati conseguiti.

Al Segretario compete altresì, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall’art. 197 del D.Lgs 267/00 nonché la predisposizione del piano esecutivo gestionale anche semplificato.