Articolo 15 – Nomina del presidente, del vicepresidente e della Giunta

Il Presidente ed il Vice-Presidente vengono nominati dall’Assemblea e possono essere nominati tra i Sindaci e gli Assessori dei comuni partecipanti all’Unione.

La Giunta, composta da quattro componenti incluso il Presidente, è eletta dall’assemblea con voto limitato ad una sola preferenza. Sono eleggibili i Sindaci e gli Assessori dei comuni partecipanti all’unione.

 

In caso di dimissioni o decadenza da assessore comunale si decade da  membro della Giunta.

Nella prima seduta utile l’Assemblea provvede alla nomina di un nuovo membro della Giunta.