Art. 9 – Adesione e Recesso

Possono aderire all’unione Comuni territorialmente contigui all’Unione stessa o la cui contiguità risulti dall’adesione all’unione di più Comuni. I Comuni che aderiscono all’Unione si impegnano a trasferire all’unione almeno 4 (quattro) servizi in gestione associata.

E’ facoltà del comune recedere dall’unione in qualsiasi momento.

Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati, da assumersi sei mesi prima della scadenza dell’anno solare.

Gli effetti del recesso decorrono dall’inizio dell’anno solare successivo alla comunicazione al presidente dell’Unione dell’adozione del provvedimento definitivo.

Le modifiche allo Statuto dell’Unione conseguenti il recesso di un Comune devono essere deliberate con atto consiliare degli altri Comuni rimanenti a far parte dell’Unione, con le modalità di cui all’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 267/2000.

Il Comune che delibera di recedere dall’Unione rinunzia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell’Unione costituito con il contributo statale e regionale percepito dall’Unione e rinuncia anche a ogni contributo, sovvenzione o rimborso di spesa ordinaria o straordinaria percepita dall’Unione.

 

1 – Recesso dall’Unione:

a) Il recesso, di cui all’ art. 18, c. 4, della l.r. n. 19/2008, esercitato prima del termine di 10 anni produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in una quota pari al 20% dell’importo complessivo dei contributi statali e regionali, risultanti dall’ultimo rendiconto approvato. L’assemblea dell’Unione, nel prendere atto del recesso, sulla base di una adeguata valutazione dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l’eventuale personale, conferito all’Unione dal Comune recedente, debba essere riassegnato al comune stesso.

 

2 – Recesso da un servizio

a) Ciascun Comune può esercitare il diritto di recesso limitatamente a singole funzioni e/o servizi trasferiti, assumendo apposita deliberazione consiliare entro il 30 giugno, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso, subordinato alla presa d’atto da parte dell’Assemblea dell’Unione, ha effetto a partire dal primo gennaio dell’esercizio finanziario successivo.

b) Con la stessa deliberazione di presa d’atto l’Assemblea stabilirà  il recupero secondo i criteri di cui al precedente comma 1, limitando l’applicazione ai soli contributi statali e regionali relativi ai singoli servizi oggetto di recesso, risultanti dall’ultimo rendiconto approvato.

c) In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito all’Unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune nella cui pianta organica risulta inserito, ovvero secondo quanto prevista nella convenzione che ha disciplinato il trasferimento presso l’Unione.

d) Se il recesso di un Comune da uno o più servizi trasferiti, dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dal r.r. 2 del 27 luglio 2009 e la conseguente perdita dei contributi di cui l’Unione beneficia, si accolla a carico del Comune recedente una quota pari al 50% del contributo regionale risultante dall’ultimo rendiconto approvato.