Art. 14 – Procedimento di elezione dell’Assemblea

L’Assemblea dell’Unione è eletta in secondo grado, dai Comuni partecipanti all’Unione stessa, scegliendo i membri da eleggere in seno ai rispettivi Consigli e Giunte Comunali.

I sindaci sono membri di diritto dell’Assemblea.

A ciascun Comune spetta oltre ai Sindaci nominare due componenti tra consiglieri ed assessori, di cui uno designato dai gruppi di minoranza eventualmente presenti.

Nel caso in cui in uno dei Comuni componenti non esista la minoranza consiliare, i due componenti spettanti saranno nominati dalla maggioranza consiliare.

In caso di decadenza o dimissioni da consigliere e assessore comunale si decade da componente dell’Assemblea dell’Unione.