Art. 10 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Unione è deliberato da ciascun Consiglio Comunale dei Comuni componenti con la procedura e la maggioranza richiesta per le modifiche statuarie.  Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell’attività dell’Unione.

Al termine dell’attività dell’Unione, l’incaricato della liquidazione trasmette ai Comuni componenti il provvedimento di approvazione del riparto delle attività e delle passività dell’Unione tra i Comuni stessi. I Consigli comunali provvedono a ratificare il citato provvedimento di riparto iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi interventi e risorse di bilancio, in base alla normativa vigente.

Il personale comunale funzionalmente assegnato all’Unione, torna a svolgere la propria attività presso il Comune che lo vede inserito nella propria dotazione organica.

Il personale assunto direttamente dall’Unione, nel caso di scioglimento, verrà trasferito nella dotazione organica dei Comuni, previo modifica delle rispettive piante organiche, con gestione in convenzione del personale stesso ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 267/2000.

Il relativo costo verrà ripartito fra i Comuni in base al numero delle ore di servizio prestate in ciascun Comune.