CAPO III – PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE, VOLONTARIATO

Art. 11

Partecipazione

  1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l’intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.
  2. A tali fini:
    • a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all’informazione e all’accesso ai provvedimenti amministrativi;
    • b) garantisce la partecipazione degli interessati nei procedimenti relativi all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n° 241;
    • c) valorizza le libere forme associative e di volontariato;
    • d) promuove organismi di partecipazione popolare.
    • e) promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 12

Informazione e diritti dei cittadini

  1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull’attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.
  2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame delle domande che li riguardino, con esattezza, inequivocità e completezza.
  3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.
  4. Il regolamento disciplina l’accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Art. 13

Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

  1. Al fine di tutelare le situazione giuridiche soggettive il Comune comunica l’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
  2. L’avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.
  3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:
    • prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
    • presentare memorie scritte e documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nè ai procedimenti tributari.
  5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell’Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.
  6. Il Comune adotta le misure regolamentari e organizzative idonee a garantire l’applicazione delle suddette disposizioni.
  7. Il Comune in conformità alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale.
  8. Le associazioni di protezione ambientale, di cui all’art. n. 13 della legge n. 349/86, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’associazione.

Art. 14

Libere forme associative

  1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini garantendo ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. Il Comune promuove altresì forme di volontariato per un coinvolgimento della cittadinanza in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a costante rischio di emarginazione, nonchè per la tutela dell’ambiente.
  2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:
    • il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;
    • il diritto di essere consultate prima dell’adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.
  3. Alle associazioni operanti senza fini di lucro il Comune può erogare contributi economici, può inoltre concedere l’uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazioni finalizzate allo svolgimento della attività associativa.
  4. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni, servizi dell’ente sono stabilite in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
  5. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopra indicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e dell’atto costitutivo.
  6. Sull’accoglibilità delle domande ai fini della qualificazione della associazione si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta comunale, sentito il parere della Conferenza dei Capi gruppo.
  7. Copia delle deliberazioni suddette corredate dal parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo, vengono trasmesse al Difensore civico.

Art. 15

Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione popolare.

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari, generali o limitate a specifiche categorie di cittadini, tra le quali quelle di cui alla lettera e), comma  2, del precedente art. 11,   per discutere temi di particolare importanza o istituendo organismi permanenti.

3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti per materie ed attività specifiche;

4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.

Art. 16

Iniziativa popolare

  1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto e che siano residenti nel Comune, hanno facoltà, in relazione alle materie di competenza del Comune, di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
  2. Delle istanze, petizioni, proposte e delle relative risposte è inviata copia, a cura del Segretario Comunale, al difensore civico.

Art. 17

Istanze

  1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.
  2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 20 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.
  3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta.

Art. 18

Petizioni

  1. I cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
  2. Il regolamento determina i tempi e la procedura delle petizioni.

Art. 19

Proposte

  1. Il 4% (quattro per cento) dei cittadini – aventi diritto al voto nel Comune – può avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all’organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e dal Segretario, nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.
  2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 20 giorni dalla presentazione della proposta.
  3. Tra l’Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

Art.20

Comitati di Frazione

  1. I Comitati di frazione possono essere costituiti solo nei centri abitati separati dal capoluogo, con popolazione superiore a cento abitanti.
  2. Il riconoscimento di comitati di frazione spetta al Consiglio comunale.
  3. Ad essi, ove istituiti, sono assegnati i seguenti compiti:
    • espressione di pareri, da richiedersi obbligatoriamente prima dell’adozione dei relativi atti amministrativi, sul bilancio di previsione e la realizzazione di opere pubbliche o servizi interessanti la frazione;
    • formulazione di proposte e richieste riguardanti tutti i problemi della frazione.
  4. Il regolamento dei comitati di frazione ne stabilisce:
    • i confini territoriali;
    • il numero di componenti, compreso tra un minimo di tre e un massimo di sette e le modalità per la loro elezione o nomina;
    • le modalità per l’elezione del presidente;
    • le procedure per lo svolgimento dei compiti assegnati;
    • la durata.
  5. La funzione di Presidente o componente del Comitato di frazione è gratuita.

Art. 21

Referendum consultivi.

  1. Al fine di conoscere l’opinione della cittadinanza su argomenti che ricadono sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.
  2. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta:
    • del Consiglio Comunale, a condizione che la stessa venga approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
    • dal 20% (venti per cento) dei cittadini residenti nel Comune ed aventi diritto di voto;
  3. La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l’indicazione letterale del quesito.
  4. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una Commissione di tre esperti in materie giuridiche affinché essa esprima parere circa l’ammissibilità del referendum stesso;
  5. La mozione, corredata dal parere suddetto, viene iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento in Comune.
  6. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:
    • i dati anagrafici e le firme debitamente autenticate dei Componenti il Comitato promotore;
    • l’indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;
    • le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.
  7. Il Segretario Comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto il numero delle firme valide.
  8. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla commissione di 3 esperti di cui al precedente comma 4, affinché esprima parere circa l’ammissibilità del referendum stesso.
  9. L’ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dalla Giunta Comunale  mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base dell’attestazione del Segretario e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento in Comune della richiesta.
  10. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
    • insufficienza del numero di firme valide;
    • incompetenza comunale in materia;
    • incomprensibilità o indeterminatezza del quesito.
  11. Qualora il referendum sia deciso dal Consiglio Comunale o – se di iniziativa popolare – sia dichiarato ammissibile dalla Giunta Comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta Comunale in una domenica compresa tra il trentesimo ed il novantesimo giorno dalla data di esecutività della deliberazione e comunque non coincidente con altre operazioni di voto.
  12. Le modalità di svolgimento del referendum sono stabilite da apposito Regolamento.
  13. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.
  14. All’onere finanziario per le spese comportate dal referendum l’Amministrazione Comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.
  15. Il referendum è valido se vi ha preso parte il 50% (cinquanta per cento) più uno dei residenti nel Comune aventi diritto di voto.
  16. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando i “Sì” raggiungono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.