CAPO VI – COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

Art. 51

I principi di collaborazione

  1. Il Comune attua le disposizioni della legge Regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.
  2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato  e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
  3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga utile e necessario sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, come in quello sociale, culturale e sportivo.
  4. Per la gestione di tali attività e opere il Comune d’intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 52

La collaborazione alla programmazione

Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

Le proposte del Comune sono avanzate nell’ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.