Articolo 34 – Modificazioni del presente statuto

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate con le procedure di cui all’art. 32 c.2 D.Lgs. 267/00 dai Consigli comunali dei Comuni partecipanti.

L’Assemblea dell’Unione può proporre modifiche al presente Statuto.

Le proposte di modifiche sono precedentemente inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell’Unione i quali su di esse si pronunciano entro 30 giorni dal ricevimento.