Articolo 22 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

L’Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.

L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.

L’Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dall’Assemblea e con riferimento alla normativa relativa propria degli Enti Locali, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

La Giunta può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale anche tenuto conto delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione.

Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.