Articolo 19 – Competenze del Vice Presidente

La rappresentanza legale dell’Unione, anche in giudizio, spetta al Presidente.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza  o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione  adottata ai sensi di legge.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall’Assessore anziano, ai sensi del testo unico di cui al D. Lgvo 267/2000.