Articolo 18 – Competenze del Presidente

Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici, dell’esecuzione degli atti, all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati.

Il Presidente svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, compatibili con il presente Statuto e con le tipologie dei servizi assolti dall’Unione.