Articolo 17 – Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107 commi 1 e 2  D.Lgs. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge all’ Assemblea e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto,  del Presidente dell’ Unione; collabora con il  presidente dell’ Unione  nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente all’Assemblea sulla  propria attività e svolge  attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E’ altresì di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall’ Assemblea ai sensi dell’art. 107 D.Lgs 267/2000.

Il Presidente può affidare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore  di amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione.