CAPO II Competenza degli Organi - Articolo 16 – Competenze dell’Assemblea |
All’Assemblea spetta determinare l’indirizzo politico/amministrativo dell’Unione e controllarne l’attuazione, adottando tutti gli atti previsti dalla legge.
L’Assemblea discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo presentati annualmente dal Presidente.
Il documento programmatico presentato dal presidente ed approvato dall’Assemblea costituisce atto di riferimento sul quale l’Assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’azione politico/amministrativa dell’Unione.
La funzione di programmazione propria dell’ Assemblea si esprime in particolare al fine della presentazione dei bilanci pluriennali ed annuale.
L’Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri Organi. |
Articolo 17 – Competenze della Giunta |
La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107 commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge all’ Assemblea e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Presidente dell’ Unione; collabora con il presidente dell’ Unione nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente all’Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
E’ altresì di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall’ Assemblea ai sensi dell’art. 107 D.Lgs 267/2000.
Il Presidente può affidare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione. |
Articolo 18 – Competenze del Presidente |
Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici, dell’esecuzione degli atti, all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati.
Il Presidente svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, compatibili con il presente Statuto e con le tipologie dei servizi assolti dall’Unione. |
Articolo 19 – Competenze del Vice Presidente |
La rappresentanza legale dell’Unione, anche in giudizio, spetta al Presidente.
Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall’Assessore anziano, ai sensi del testo unico di cui al D. Lgvo 267/2000. |
Articolo 20 – Norma di rinvio |
Si applicano agli Organi dell’Unione ed ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenza, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni stabilite dalla normativa nazionale e regionale. |
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